Già la Legge 46/90 (ora abrogata a favore del DM 37/2008) aveva provveduto a prescrivere la tassativa eliminazione di una consuetudine tipica presente nel settore agricolo: quella del "fai da te" degli impianti elettrici.
L'indicazione derivante da tale norma era chiara: la cura di detti impianti doveva essere affidata a professionisti del settore, prevedendo che l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento e la manutenzione degli impianti elettrici dovesse essere eseguita solo ed esclusivamente da "soggetti abilitati" (imprese regolarmente iscritte nel Registro delle Imprese, il cui imprenditore fosse in possesso di determinati requisiti tecnico professionali).
Inoltre prescriveva che tutti gli impianti, anche quelli costruiti prima dell'anno 1990, fossero opportunamente adeguati alle Norme C.E.I.
Per ottemperare a tale Legge, chiunque dovesse installare o effettuare manutenzione ad un impianto elettrico era tenuto a rivolgersi ad una ditta autorizzata, che, terminato il lavoro, era tenuto a rilasciare al committente una "dichiarazione di conformità", ossia un documento in cui la ditta installatrice si assume la responsabilità dell'esecuzione corretta del lavoro commissionato (corredato, se del caso, dagli allegati obbligatori stabiliti dalla Legge 46/90).
Il rilascio della "dichiarazione di conformità" era motivato dai seguenti aspetti:
Inoltre, disporre della dichiarazione di conformità di cui alla Legge 46/90 era fondamentale per evitare contestazioni in caso di ispezione.
Inoltre, il Decreto 447/91, di attuazione della Legge 46/90 sanciva che in determinati casi (superficie superiore ai 200 metri quadrati con utenze alimentate a bassa tensione) l'impianto elettrico dovesse essere progettato da un professionista in possesso di determinati requisiti professionali.
A decorrere dal 27/3/2008, la L. 46/90 (ad eccezione di alcuni articoli, tra cui quello riguardante le "verifiche"), il regolamento di cui al D.P.R. 447/91 e gli articoli da 107 a 121 del D.P.R. 380/2001, sono stati abrogati e sostituiti dal D.M. 22.01.2008 n° 37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici".
Essa introduce alcune novità di rilievo:
Anche
nei casi di compravendita, donazione, permuta, conferimento, ecc., il venditore
deve fornire garanzie sulla conformità degli impianti alla vigente normativa in
materia di sicurezza; in tali casi (impianti eseguiti prima dell'entrata in
vigore del citato decreto), la dichiarazione di conformità agli impianti è
sostituita da una dichiarazione, predisposta da un tecnico abilitato, di
"rispondenza alla regola dell'arte", ovvero alle norme tecniche vigenti
all'epoca della costruzione, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli
usi a cui è destinato l'edificio. In assenza di tale documento, si rischia
l'applicazione di una sanzione amministrativa da mille a 10mila euro, oltre al
rischio, da parte del venditore, dell'obbligo di risarcimento del danno
provocato all'acquirente.
In pratica:
N.B.: in data 25 giugno 2008, il Decreto legislativo n. 112 del 25/06/2008 ha soppresso l'art. 13 del DM 37/2008, dove venivano richieste la reperibilità della documentazione e delle certificazioni degli impianti esistenti in caso di compravendita degli immobili. Lo scambio di tale documentazione non rappresenta quindi più un obbligo; tuttavia si consiglia, nel caso, di richiederla comunque, a tutela dell'incolumità e della sicurezza generale di chi subentra nell'immobile.
Gli impianti di messa a terra, le installazioni alimentate in tensione, le stallazioni e i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti elettrici installati nelle zone con pericolo d'esplosione devono essere sottoposti a controlli periodici di efficienza.
La dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore, eventualmente corredata da tutti gli allegati obbligatori, equivale all'omologazione dell'impianto; quest'ultimo potrà quindi essere messo in esercizio.
Per il rifacimento o l'installazione di nuovi impianti, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, il Datore di lavoro è tenuto ad inviare la dichiarazione di conformità allo Sportello Unico per le Attività Produttive, o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.
Il Datore di lavoro, nell'esercizio dell'impianto, è tenuto ad effettuare la regolare manutenzione e a far sottoporre lo stesso a verifica periodica che è:
Nel caso di impianti ubicati in luoghi con pericolo d'esplosione (art. 5 del D.P.R. 462/01), la messa in esercizio degli può avvenire solo dopo la verifica di conformità effettuata dall'installatore dell'impianto e contestuale rilascio al Datore di lavoro della relativa dichiarazione di conformità.
La dichiarazione deve essere inviata, entro 30 giorni, allo Sportello Unico per le Attività Produttive.
In questo caso, però, l'omologazione è effettuata dall'ASL o dall'ARPA mediante una prima verifica sulla conformità alla normativa vigente degli impianti denunciati.
Durante l'esercizio degli impianti il Datore di lavoro è tenuto ad effettuare la regolare manutenzione ed è tenuto altresì a far sottoporre gli stessi a verifica periodica ogni due anni.
La cessazione d'esercizio, l'esecuzione di modifiche sostanziali preponderanti e il trasferimento o spostamento degli impianti sono soggetti a:
Per l'effettuazione delle verifiche periodiche (artt. 4 e 6 del D.P.R. 462/01), il Datore di lavoro può rivolgersi all'ASL (o, a seconda delle regioni, all'ARPA), o in alternativa a Organismi individuati dal Ministero delle Attività Produttive sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI.
Ricapitolando
Dimensionamento, installazione, utilizzo, gestione e manutenzione della rete elettrica aziendale.
Tutte le attività che richiedono l'utilizzo di un impianto elettrico.
L'energia elettrica rappresenta anche un pericolo per gli uomini, per gli animali e per beni di vario tipo. In particolare:
I componenti elettrici ed i relativi impianti di alimentazione (vedi: D.Lgs 81/2008, art. 81 e più in generale il Capo III – "Impianti e apparecchiature elettriche") devono essere progettati, costruiti e realizzati a regola d'arte:si considerano costruiti a regola d'arte se sono realizzati secondo le norme di buona tecnica contenute nell'allegato IX, che riconducono alle specifiche tecniche emanate dai seguenti organismi nazionali e internazionali:
Gli stessi impianti devono essere mantenuti a regola d'arte, disponendo di idonee procedure di uso e manutenzione, possibilmente di uno scadenziario; meglio se di un vero e proprio "Piano".
Inoltre, le norme CEI EN50110 e 11-27 del 2005 impongono una specifica qualificazione al personale addetto all'esercizio ed ai lavori sugli impianti elettrici.
schema di messa a terra delle strutture metalliche (fonte: AUSL Pavia - Regione Lombardia)
quadri elettrici e di comando (fonte: AUSL Pavia - Regione Lombardia)
Guanti di protezione obbligatoria | Calzatura di sicurezza obbligatoria | Protezione obbligatoria degli occhi |
D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 | Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro Capo III (Titolo III, Capo III), articoli dall'80 all'86. |
D.M. del 22/01/2008 n. 37 | Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici. |
D.Lgs n. 626 e successive modifiche ed integrazioni 19/09/94 | Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro (Dir. BT). |
DM 13/07/2011 | Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice e di unità di cogenerazione a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi. |
D.Lgs 08/03/2006 n. 139 | Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229 (art. 15). |
D.P.R. n. 392 del 1994 (modificato dal D.P.R. n. 558 del 14.12.1999) | Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza. |
D.P.R. n. 380 del 2001 | Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (abrogato in parte). |
D.P.R. n. 462 del 2001 | Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi. |
DIRETTIVA 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 | Relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE. |
D.M. del 10/03/1998 | Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro. |
D.M. Sanità del 14/02/1991 | Determinazione delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della sanità all'Istituto superiore di sanità all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati. |
D.M. del 24/11/1984 | Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8. |
C. Sanità del 19/07/1984 n. 55 | Misure di protezione sull'impiego dei presidi sanitari (fitofarmaci per l'agricoltura) comunque applicati. Attività di prevenzione. |
Nota Lavoro del 22/02/1975 n. 200 | Prevenzione infortuni sul lavoro - D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 - Impianti di messa a terra in alberghi. |
Nota Lavoro del 27/12/1974 n. 28964 | Prevenzione infortuni sul lavoro - D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 - Impianti di messa a terra in alberghi. |
Legge 186/1968 | Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici. |
Nota Lavoro del 14/06/1966 n. 1694 | Collegamenti elettrici a terra - Quesito. |
C. Interno del 02/02/1966 n. 9 | Applicazione legge n. 460 del 7 maggio 1965. Attribuzione della competenza ai Prefetti in materia di depositi di oli minerali. |
D.P.R. del 30/06/1965 n. 1124 | Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. |
C. Lavoro del 15/07/1963 n. 21 | Prevenzione infortuni. Verifiche e controlli. Quesiti. |
C. Lavoro del 27/05/1963 n. 15 | Quesiti: artt. 271, 314, 326, e 335 del D.P.R. n. 547/55. |
C. Interno del 07/02/1961 n. 15 | Disposizioni per l'applicazione delle norme di cui agli artt. 36 e 37 del D.P.R. n. 547 del 27 aprile 1955 e del successivo D.P.R. n. 689 del 26 maggio 1959. |
C. Lavoro del 05/07/1960 n. 551 | Prevenzione infortuni. Verifiche e controlli. Quesiti. |
D.P.R. del 09/04/1959 n. 128 | Norme di polizia delle miniere e delle cave. |
C. Interno del 20/09/1956 n. 74 | Relativa a depositi di bombole di g.p.l. |
D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620 | Decentramento competenze al rilascio di concessioni per depositi di oli minerali e gas di petrolio liquefatti - Norme di sicurezza. |
C. Interno del 20/04/1949 n. 53 | Sostanze che presentano pericolo di scoppio e incendio - Norme di sicurezza per le pellicole cinematografiche con supporto di celluloide. |
D.Lgs del 31/08/1945 n. 600 | Norme per la costruzione, l'installazione, la manutenzione e l'esercizio degli ascensori e dei montacarichi installati a scopi ed usi privati. |
D.M. Interno del 31/07/1934 | Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi. |