N.B.: questa sezione risulta comune a tutte le macchine esaminate
I gravi problemi di salute e sicurezza in agricoltura causati dalla meccanizzazione rendono necessarie indicazioni il più possibile coordinate, finalizzate ad una adeguata azione prevenzionistica.
Il progresso tecnologico si è inserito ed ha modificato in parte, ma in maniera repentina, usi e tradizioni di un settore legato a modalità operative, tecniche e ritmi di lavoro peculiari.
Il lavoro, i tempi e le pause sono dettate dalle esigenze colturali, dagli andamenti stagionali, dal clima, dall'orografia territoriale, dal genere di manodopera disponibile e da molti altri fattori, che rendono poco affidabili le schematizzazioni e difficilmente proponibili taluni modelli aziendali standardizzati.
Di generazione in generazione le esperienze di lavoro sono trasmesse senza seguire particolari criteri formativi, e nello stesso modo si tramanda anche una gravosa sottocultura della prevenzione.
Riguardo la sicurezza delle macchine, comprese le macchine agricole immesse per la prima volta sul mercato dopo il 21/09/1996, si farà riferimento alla Nuova Direttiva macchine D.Lgs. 17/2010 (2006/42CE) - (ex DPR 459/96), (ex 98/37CE, ex 89/392CE).
Le schede di seguito elencate prendono in esame, dal punto di vista della sicurezza, le macchine agricole usate, costruite, messe in servizio ed utilizzate per la prima volta in assenza di direttive specifiche di prodotto, prima del 21/09/1996.
Tali macchine dovranno rispettare i Requisiti Essenziali di Sicurezza previsti dall'all.V, titolo III del D.Lgs 81/08, tuttavia si coglieranno spunti preziosi dalla stessa Direttiva Macchine e dalle norme tecniche di riferimento al fine della loro messa in sicurezza.
Il presente documento non terrà conto ad esempio delle macchine marcate CE, anche se usate, introdotte nel mercato dopo la data del 01/01/1995 in Europa, ovvero dopo la data del 21/09/1996 in Italia, per le quali è prevista l'applicazione e regolamentazione della Direttiva Macchine.
Alla luce di quanto sopra indicato, la presente dispensa prende in considerazione le principali criticità/carenze di sicurezza di tali vecchie macchine ancora in servizio, tuttavia le indicazioni riportate sono da ritenersi "di indirizzo" alla valutazione dei rischi e pertanto indicative e NON esaustive e NON pregiudicano " Presunzione di Conformità" alle Norme ed alle Leggi vigenti.
Le macchine dovranno comunque essere sottoposte a specifiche analisi dei rischi da parte di personale competente e valutate di volta in volta le adeguate soluzioni tecniche da adottare.
Le linee di comportamento suggerite non devono essere quindi considerate una valutazione univoca delle soluzioni elencate, bensì un'illustrazione ragionata, finalizzata soprattutto a suggerire modifiche migliorative sulle macchine usate (che costituiscono un parco operante di tutto rilievo), tenendo in considerazione anche aspetti tecnici legati a soluzioni di semplicità e di economia.
Si intende per:
a) macchina:
b) "attrezzatura intercambiabile": dispositivo che, dopo la messa in servizio di una macchina o di un trattore, è assemblato alla macchina o al trattore dall'operatore stesso al fine di modificarne la funzione o apportare una nuova funzione, nella misura in cui tale attrezzatura non è un utensile.
c) "componente di sicurezza": componente
d) "accessori di sollevamento": componenti o attrezzature non collegate alle macchine per il sollevamento, che consentono la presa del carico, disposti tra la macchina e il carico oppure sul carico stesso, oppure destinati a divenire parte integrante del carico e ad essere immessi sul mercato separatamente. Anche le imbracature e le loro componenti sono considerate accessori di sollevamento;
e) uso di una attrezzatura di lavoro:
f) "catene, funi e cinghie": catene, funi e cinghie progettate e costruite a fini di sollevamento come parte integrante di macchine per il sollevamento o di accessori di sollevamento;
g) "dispositivi amovibili di trasmissione meccanica": componenti amovibili destinati alla trasmissione di potenza tra una macchina semovente o un trattore e una macchina azionata, mediante collegamento al primo supporto fisso di quest'ultima. Allorché sono immessi sul mercato muniti di ripari, vanno considerati come un singolo prodotto;
h) "quasi-macchine": insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata. Un sistema di azionamento è una quasi-macchina. Le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi, per costituire una macchina disciplinata dalla presente direttiva;
i) "immissione sul mercato": prima messa a disposizione, all'interno della Comunità, a titolo oneroso o gratuito, di una macchina o di una quasi-macchina a fini di distribuzione o di utilizzazione;
j) "messa in servizio": primo utilizzo, conforme alla sua destinazione, all'interno della Comunità, di una macchina oggetto della presente direttiva;
l) "requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute": disposizioni obbligatorie relative alla progettazione e alla fabbricazione dei prodotti soggetti alla presente direttiva intese ad assicurare un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza delle persone e, se del caso, degli animali domestici e dei beni nonché, qualora applicabile, dell'ambiente. I requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute per la protezione dell'ambiente si applicano unicamente alle macchine di cui al punto 2.4 di detto allegato.
Ai fini del presente allegato si intende per:
a) "pericolo", una potenziale fonte di lesione o danno alla salute;
b) "zona pericolosa", qualsiasi zona all'interno e/o in prossimità di una macchina in cui la presenza di una persona costituisca un rischio per la sicurezza e la salute di detta persona;
c) "persona esposta", qualsiasi persona che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa;
d) "operatore", la o le persone incaricate di installare, di far funzionare, di regolare, di pulire, di riparare e di spostare una macchina o di eseguirne la manutenzione;
e) "rischio", combinazione della probabilità e della gravità di una lesione o di un danno per la salute che possano insorgere in una situazione pericolosa;
f) "riparo", elemento della macchina utilizzato specificamente per garantire la protezione tramite una barriera materiale;
g) "dispositivo di protezione", dispositivo (diverso da un riparo) che riduce il rischio, da solo o associato ad un riparo;
h) "uso previsto", l'uso della macchina conformemente alle informazioni fornite nelle istruzioni per l'uso;
i) "uso scorretto ragionevolmente prevedibile", l'uso della macchina in un modo diverso da quello indicato nelle istruzioni per l'uso, ma che può derivare dal comportamento umano facilmente prevedibile.
Il D.Lgs. 81/08 definisce:
a) "attrezzatura di lavoro": qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro
b) "uso di una attrezzatura di lavoro": qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio
c) "zona pericolosa": qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso
d) "lavoratore esposto": qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa
e) "operatore:" il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro
L'innovazione tecnologica ha notevolmente migliorato, nel corso degli anni, la sicurezza nell'uso delle macchine, anche se queste espongono tuttora l'operatore a molteplici pericoli, conseguenti sia alle caratteristiche della macchina che all'ambiente in cui opera.
I rischi ai quali l'operatore è soggetto durante la propria attività sono riconducibili a infortuni e malattie professionali.
Il fenomeno infortunistico legato all'uso delle macchine agricole assume particolare rilevanza per un insieme di fattori concomitanti; i fattori di rischio sono in genere influenzati dai seguenti principali elementi:
Lo scopo di questa raccolta di materiale conoscitivo è di fornire risposte per quanto possibile esemplificative, fruibili da diverse tipologie di utenze (dagli imprenditori agricoli utilizzatori di macchine agli operai agricoli lavoratori, ai tecnici del settore) per aumentare la sicurezza nell'utilizzo delle macchine agricole, fornendo un contributo alla riduzione degli infortuni causati sia dall'utilizzo di macchine pericolose (spesso obsolete e non rispondenti alle normative vigenti) sia dall'errore umano (sempre possibile).
Si è prodotto quindi un contenitore di indicazioni che riguardano fondamentalmente:
La sicurezza nell'utilizzo delle macchine, infatti, non è solamente legata alle condizioni della macchina considerata "sicura" o "a norma" ma dipende dalla professionalità dell'agricoltore/utilizzatore, affiancata ad una forte e corretta cultura della prevenzione e dalla capacità soggettiva di operare con sicurezza e di trasmettere questo messaggio ai lavoratori e alle persone che lavorano nel contesto aziendale.
In agricoltura sono moltissime le macchine utilizzate per le più disparate operazioni colturali e nelle più diverse condizioni ambientali; essendo difficile riuscire a comprenderle tutte, saranno trattate quelle responsabili del maggior numero di infortuni e/o della loro gravità; a questo proposito e per maggiori indicazioni in tal senso, si rimanda alla Sezione "Quadro infortuni" , ove risulta evidenziata l'incidenza percentuale del totale degli infortuni collegati all'uso delle macchine agricole rispetto agli altri macro-gruppi di agenti materiali cui gli infortuni in agricoltura sono risultati correlati.
Dagli anni 1955 ad oggi sono state varate leggi molto importanti in materia di sicurezza sul lavoro (D.P.R. 547/1955, DPR 303/56, D.Lgs 359/99, D.Lgs 626/94, ecc.) che prevedevano in modo dettagliato e preciso - seppure rivolto alla genericità di tutte le attrezzature e macchine esistenti - disposizioni, criteri e requisiti di sicurezza che dovevano possedere le macchine stesse, comprese quelle agricole. Il 15 maggio 2008 è entrato in vigore l'Unico Testo in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di Lavoro (D.Lgs 81/08) che oltre ad abrogare le vecchie leggi sopra citate, ha introdotto importanti criteri applicativi.
Estende, ad esempio, l'obbligo di utilizzare in modo conforme le attrezzature di lavoro rispondenti alle norme di sicurezza ed i Dispositivi di Protezione Individuale, ai:
In altre parole, l'obbligo di utilizzare in modo corretto macchine agricole, impianti, attrezzature a norma, prima previsto per le ditte che assumevano manodopera, diventa ora obbligatorio anche per quelle aziende agricole individuali o a conduzione famigliare, che non hanno dipendenti.
La nuova legge (Titolo III del D.Lgs.81/08) prevede pertanto per tutte le imprese che le attrezzature di lavoro messe a disposizione devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, salvo le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. Tali attrezzature devono comunque essere conformi ai requisiti generali di sicurezza previsti dallo stesso Testo Unico, indicate nell'allegato V.
Ciò significa che, per quanto riguarda le attrezzature già presenti in azienda, sprovviste di marcatura CE (ante 01/01/95 in Europa ex 89/392CE ex 98/37CE oggi 2006/42CE e ante 21/09/96 in Italia ex D.P.R. 459/96 oggi D.Lgs.17/2010 Direttiva Macchine Italiana) presenti in gran numero nelle aziende agricole, occorrerà verificare se queste rispondono alle misure di protezione previste dal nuovo Testo Unico (titolo III allegato V D.Lgs 81/08) e renderle successivamente conformi a tali richieste.
Si considerano conformi le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 395 del DPR 547/55 (deroghe per particolari macchine), ovvero dell'articolo 28 del D.Lgs 626/94 (adeguamento allo stato dell'arte).
Vediamo ora, alla luce del nuovo Unico Testo, quali azioni devono essere intraprese, anche a livello procedurale, riguardo l'utilizzo delle attrezzature:
Siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.
Le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione devono essere sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento.
Le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose devono essere sottoposte a controlli periodici effettuati da personale competente, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi. Devono inoltre essere sottoposte a controlli straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività. I risultati dei controlli devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.
Qualora le attrezzature di lavoro soggette ai controlli periodici siano usate al di fuori della sede dell'unità produttiva, esse devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo.
A particolari verifiche periodiche effettuate da organi competenti (soggetti pubblici o privati abilitati), a frequenze prestabilite, sono soggetti ad esempio i ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato, gli apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 Kg, ecc. (allegato VII Testo Unico che verrà ampliato in base ad apposito Decreto attuativo) oltre alle disposizioni sopra riportate.
Le modifiche apportate alle macchine (Art. 71 D.Lgs. 81/08), per migliorarne le condizioni di sicurezza, non configurano immissione sul mercato, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.
Il datore di lavoro deve inoltre prendere le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell'ergonomia.
Tra gli obblighi previsti dal Nuovo Unico Testo sulla sicurezza sul lavoro, il datore di lavoro deve provvedere affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione adeguata in rapporto alla sicurezza, relativamente alle condizioni normali di impiego delle attrezzature, ed alle situazioni anormali prevedibili.
I lavoratori devono altresì essere informati sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.
Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati; i lavoratori incaricati dell'uso di attrezzature che richiedano conoscenze e responsabilità particolari devono ricevere una formazione adeguata e specifica, tale da consentirne l'utilizzo in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.
Introdotto dal D.Lgs. 81/08 e poi disciplinato dal recente Accordo Stato Regioni pubblicato il 12/03/2012, esiste l'obbligo per i lavoratori di avere idonee abilitazioni per poter condurre particolari attrezzature da lavoro tra le quali Trattrici Agricole, sollevatori telescopici a braccio idraulico, muletti, PSRF, macchine movimento terra, ecc. Per le aziende agricole tale obbligo non ricade solo sui lavoratori dipendenti ma anche sui lavoratori autonomi, cioè sui titolari/coadiuvanti che utilizzano tali attrezzature. Ricadono infatti nel campo di applicazione i soggetti di cui all'art. 21 del D.Lgs. 81/08.
L'Accordo entra in vigore 12 mesi dopo la data di pubblicazione su Gazzetta Ufficiale (12/03/2012) e cioè il 12 marzo 2013, tuttavia sono riconosciuti la formazione pregressa e i crediti formativi per chi possa dimostrare idonea esperienza nella conduzione di tali attrezzature.
Alla data di entrata in vigore del citato Accordo (12 marzo 2013) sono riconosciuti i corsi già effettuati che, per ciascuna attrezzatura, soddisfano i requisiti dell'accordo. | 1) Se i corsi sono stati effettuati con durata complessiva non inferiore a quella prevista con modulo tecnico, pratico e verifica finale, hanno validità 5 anni dalla data di entrata in vigore, pertanto necessitano solo di prova pratica entro il 12 marzo 2018 |
2) Se i corsi sono stati effettuati con modulo tecnico, pratico e verifica finale, ma di durata inferiore a quella prevista, devono essere integrati con modulo di aggiornamento entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore, e pertanto entro il 12 marzo 2015. | |
3) Se i corsi, di qualsiasi durata, sono stati effettuati senza verifica finale, essi devono essere integrati con modulo pratico e verifica finale entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore, e pertanto entro il 12 marzo 2015. | |
4) I lavoratori del settore agricolo che alla data di entrata in vigore (12 marzo 2013) sono in possesso di esperienza documentata (hanno lavorato presso aziende agricole con idonee qualifiche, attestazioni, ecc.) almeno pari a 2 anni, sono soggetti al solo corso di aggiornamento da effettuare entro 5 anni dalla data di pubblicazione dell'Accordo, e pertanto entro il 12 marzo 2017. |
I lavoratori incaricati all'uso delle suddette attrezzature, privi di corsi formativi pregressi o senza esperienza pregressa per lavoratori agricoli, devono effettuare i corsi specifici indicati nell'Accordo entro 24 mesi dalla sua entrata in vigore, e cioè entro il 12 marzo 2015.
Il percorso formativo prevede vari moduli teorici e pratici, dimostrazioni e prove pratiche, gestione autonoma dell'attrezzatura, condizioni di utilizzo normali, anormali prevedibili, straordinarie e di emergenza, con verifiche intermedie e finali, i cui contenuti variano in riferimento alla tipologia di attrezzature. L'abilitazione di seguito prevista, essendo "formazione specifica", non è sostitutiva della "formazione obbligatoria" spettante comunque a tutti i lavoratori (vedasi precedente Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 su formazione/informazione).
Attrezzatura | modulo normativo/ teorico (ore) | modulo pratico (ore) | Durata validità abilitazione e aggiornamento |
Piattaforma di Lavoro mobili elevabili (PLE) Sono considerate tali anche le Piattaforme Semoventi Raccolta Frutta (PSRF) | 4 |
4 (PLE con stabilizzatori) 4 (PLE senza stabilizzatori) 6 (PLE con e senza stabilizzatori) |
L'abilitazione va rinnovata entro 5 anni dalla data di rilascio dell'abilitazione, previa verifica della partecipazione a corso di aggiornamento, che deve avere la durata minima di 4 ore, di cui 3 su argomenti dei moduli pratici |
Gru caricatrici idrauliche Gru per autocarro |
4 | 8 | |
Gru a Torre | 8 |
4 (gru a rotazione in basso) 4 (gru a rotazione in alto) 6 (gru a rotazione in basso e in alto) |
|
Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo ("muletti") (a braccio telescopico, industriali semoventi, sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi). | 8 |
4 (carrelli industriali semoventi)
4 (carrelli semoventi a braccio telescopico) 4 (carrelli elevatori telescopici rotativi) 8 (carrelli elevatori industriali semoventi, semoventi a braccio telescopico, telescopici rotativi) |
|
Conduzione gru mobili (corso base) | 7 | 7 | |
Conduzione gru mobili (modulo aggiuntivo per gru mobili su ruote con falcone telescopico o brandeggiabile) | 4 | 4 | |
Trattori agricoli o forestali | 3 |
5 per trattori a ruote 5 per trattori a cingoli |
|
Escavatori, pale caricatrici, terne, autoribaltabili a cingoli | 4 | 6 per escavatori a fune | |
Pompe per calcestruzzo | 7 | 7 |
L'attuale Direttiva Macchine 2006/42CE, recepita dall'Italia con D.Lgs. 17/2010 (06/03/2010) - (ex. 89/392CE, 98/37Ce, DPR 459/96) - si rivolge a chi fornisce materiali, a chi costruisce macchine e a chi le assembla, a chi vende le macchine ed a chi le utilizza, prevedendo i requisiti essenziali di sicurezza che devono possedere le macchine ed i componenti di sicurezza per poter circolare liberamente all'interno dei paesi dell'unione europea.
Lo scopo di tale direttiva comunitaria è quello di creare le condizioni necessarie affinché le industrie che operano nell'ambito della comunità europea possano realizzare prodotti rispondenti a standard di sicurezza per le persone, l'ambiente e gli animali, ed obbliga i costruttori di macchine o di parti di macchine ed i fornitori delle materie prime a valutare, eliminare, ridurre i rischi; a considerare l'uso normale e ragionevolmente prevedibile; a ridurre al minimo disagi, fatica e stress; a dotare le macchine di attrezzature e accessori speciali; a progettare e commercializzare macchine rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza ed a dichiararne la conformità mediante procedure e documentazione richiesta dalla Direttiva. Il rispetto delle norme armonizzate pregiudica presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di riferimento, tuttavia il seguire le Norme Tecniche (UNI, EN; ecc.) è per il costruttore una scelta in quanto volontaria, paradossalmente egli potrebbe attenersi a standard di sicurezza diversi, purché la macchina risulti sicura. Il costruttore, nel caso di non rispetto delle norme, deve dimostrare di avere rispettato i Requisiti Essenziali di Sicurezza adottando soluzioni alternative.
[N.B.: gli organismi di normazione sono Italiani (UNI, CEI), Europei (CEN - EN, CENELEC) ed Internazionali (ISO, IEC). Esistono al momento oltre 300 Norme tecniche UNI pubblicate per il settore Agricolo ed un centinaio nel complesso tra Norme CEN ed EN armonizzate].
Per un maggiore approfondimento, le Norme tecniche si possono suddividere in:
La Direttiva Macchine si applica ai seguenti prodotti per i quali sarà prevista l'apposizione della Marcatura CE:
Viene estesa inoltre a:
Sono viceversa esclusi:
La nuova Direttiva macchine non stravolge i criteri di marcatura, realizzazione del fascicolo tecnico, Dichiarazione di Conformità, ecc., ma introduce diverse novità sostanziali, ad esempio: la modifica di definizione di macchina: ora si riferisce anche a macchine prive di sistema di azionamento; la nuova definizione di "componente di sicurezza", in quanto viene introdotto un allegato (V) che li elenca, con previsione di aggiornamento a cura della Commissione.
Vengono introdotte le "Quasi Macchine" e cioè insiemi che costituiscono una macchina ma che da soli non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata. Esse sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine per costruire una macchina disciplinata dalla Direttiva (es. le pompe dei fluidi di irrorazione, che dovranno essere installate sugli atomizzatori, sono definite "quasi macchine")
Per le "quasi macchine" il costruttore, prima dell'immissione sul mercato, dovrà seguire appositi criteri, tra i quali l'elaborazione della documentazione tecnica pertinente, la dichiarazione di incorporazione, le istruzioni per l'assemblaggio.
Vengono trattate le "macchine potenzialmente pericolose" ,che sono quelle tecnicamente simili a quelle soggette a "clausola di salvaguardia", ovvero costruite in base a norme armonizzate non ritenute più rispondenti. Per tali macchine la Commissione può adottare misure che richiedano agli Stati di vietarne o limitarne l'immissione sul mercato o di assoggettarle a particolari condizioni.
Per macchine elencate in all. IV viene introdotta la possibilità per il costruttore di operare in regime di Qualità Totale o in alternativa in Esame CE del Tipo - Il fabbricante ha la responsabilità di assicurare che la macchina sia conforme allo stato dell'arte.
Devono essere riportate inoltre nel fascicolo tecnico la documentazione completa per l'analisi del rischio, mentre le sanzioni in caso di violazione, diventano efficaci, proporzionate e dissuasive.
La nuova Direttiva Macchine ripropone pertanto una disciplina per il rispetto dei Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES) e di tutela della salute ai fini della progettazione e costruzione delle macchine, mantenendo la stessa struttura della precedente direttiva:
Tra le definizioni troviamo aggiunte: Rischio, Riparo, Dispositivo di protezione, Uso privato, Uso scorretto e ragionevolmente prevedibile.
E' stata aggiunta una clausola specifica sull'ergonomia e sono stati introdotti come requisiti essenziali generali, prima riferiti solo alle operazioni di sollevamento ed alla mobilità delle macchine, i posti di lavoro, i sedili, i rischi da movimenti incontrollati, i fulmini. Troviamo inoltra altre modifiche ed integrazioni e chiarimenti su sistemi di comando, avviamento, arresto di emergenza, rischi dovuti agli elementi mobili, direttiva bassa tensione per i pericoli di natura elettrica, rumore, vibrazioni, informazioni, marcatura, istruzioni.
Importanti novità vengono introdotte nello specifico settore delle macchine agricole e forestali:
Il D.Lgs 81/08, art. 72, comma 1 e 2, prevede che chiunque (vale anche per gli imprenditori autonomi!) venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria attrezzature di lavoro usate, costruite in assenza di disposizioni legislative o regolamentari e quelle messe a disposizione antecedentemente a norme di recepimento di Direttive di prodotto (es.: prima della Direttiva Macchine), dovrà valutarne i rischi e se necessario ricondizionarle mettendole in sicurezza in base ai requisiti previsti dall'allegato V del Testo Unico, attestandone in apposita dichiarazione la presunzione di conformità.
Per le macchine già marcate CE usate, deve essere verificata la non manomissione, la dotazione e l'efficienza dei dispositivi di protezione presenti e la valutazione di eventuali altri rischi dovuti alla presenza di vizi palesi e di non conformità della macchina, che dovrà comunque essere messa in sicurezza secondo le norme vigenti. Devono inoltre accompagnare la macchina la Dichiarazione di Conformità rilasciata dal costruttore, il manuale di uso e manutenzione ed eventuali allegati tecnici se previsti. La macchina dovrà essere dotata di pittogrammi di segnalazione e di targhetta di identificazione riportante la marcatura CE.
L'art. 72 comma 2 del Testo Unico prevede inoltre che chiunque noleggi o conceda in uso ad un altro datore di lavoro attrezzature di lavoro senza conduttore, deve al momento della cessione attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione e di efficienza a fini della sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare opportunamente formati.
Occorre quindi fare molta attenzione a commercializzare attrezzature e macchine usate:
L'acquirente è pertanto tenuto a richiedere la seguente documentazione, a corredo della macchina sia se acquistata nuova o usata, immessa sul mercato in Europa dopo il 01 Gennaio 1995 e in Italia dopo il 21 Settembre 1996:
1) Dichiarazione di conformità, che identifica: la macchina, a quali norme e leggi è conforme, identificante, il costruttore e la sua sede, le definizioni di responsabilità, la data di prima immissione sul mercato.
2) Marcatura CE di conformità, riportante il simbolo grafico apposto in modo visibile, leggibile e duraturo su specifica targhetta (vedi fig. 3) riportante: nome del costruttore, genere serie e tipo della macchina, numero di matricola o telaio, anno di fabbricazione, eventuali altri dati specifici per tipi di macchine (es.: velocità di rotazione della presa di forza, capacità geometriche di serbatoi, pressione di pompe, massa a vuoto espressa in Kg, ecc.)
Fig. 3 - marchio CE ed esempio di marcatura CE |
3) Manuale istruzioni/uso e manutenzione, in dotazione con la macchina, redatto nella lingua del costruttore e dell'utilizzatore a cui la macchina è destinata, nel quale devono essere riportate tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria.
4) Pittogrammi di sicurezza. Dovranno essere presenti sulla macchina appositi pittogrammi di sicurezza (vedi fig. 4) indicanti nelle zone specifiche di pericolo il tipo di rischio e la soluzione adottatata di carattere procedurale o tecnica.
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Parte superiore del pittogramma: indicazione del pericolo In questo caso viene segnalata caduta dall'alto di operatore su postazione non prevista per il trasferimento delle persone. Macchina in movimento. Parte inferiore del pittogramma: soluzione adottabile Non impiegare macchine semoventi per il trasferimento di persone se non vi sono postazioni di servizio previste per tali funzioni. |
Fig. 4 - esempio di pittogramma e relativa legenda
La documentazione prevista dalla Direttiva Macchine, compresa la Dichiarazione di conformità ed il Manuale di istruzioni, deve essere mantenuta con cura e conservata in azienda a carico dell'acquirente-utilizzatore.
In caso di vendita della macchina, detta documentazione dovrà essere consegnata al nuovo acquirente.