Per sostanze (o preparati) pericolose si intendono tutte le sostanze solide, liquide, gas/vapori che possiedono almeno una di queste proprietà:
La presenza di fattori chimici è spesso sottovalutata e può portare – istantaneamente o in lunghi periodi - a danni organici e funzionali, oppure a degradazione ambientale.
I danni agli organismi possono essere causati principalmente da contatti diretti, da esposizione cutanea diffusa, da inalazione, da ingestione.
Per capire se una delle tante sostanze che si usano nel settore agricolo è pericolosa, occorre ricercare sulla confezione gli eventuali simboli segnaletici (indicatori di pericolo), leggere con attenzione l’etichetta e la scheda di sicurezza (si veda dopo per il dettaglio in merito). Nel caso quest’ultima non sia resa immediatamente disponibile, occorre richiederla al venditore o al produttore.
Per quanto attiene le etichette da riportare nelle confezioni dei prodotti pericolosi, si segnala che è stato emanato un nuovo Regolamento (EC), il n° 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. Entrato in vigore il 20 gennaio 2009 con l’acronimo CLP, esso ha modificato tutti i simbolismi utilizzati in precedenza. Per una conversione tra “vecchi” e “nuovi” simboli, si veda la tabella sottostante.
simboli "vecchi" e "nuovi" per i prodotti pericolosi |
Nel caso siano utilizzati prodotti chimici pericolosi in Azienda, è necessario procedere ad una specifica “valutazione del rischio” chimico collegata con la loro presenza e il loro utilizzo.
Per eseguire la valutazione dei rischi lavorativi ai sensi degli artt. 28 e 223 del D.Lgs 81/2008, il datore di lavoro deve determinare, preliminarmente, l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e poi deve valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare:
Si ricorda che la valutazione deve essere aggiornata dal datore di lavoro (c. 7 art. 223):
Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro deve indicare quali misure sono state adottate per la protezione dai rischi (artt. 224 e 225 in situazioni operative "tipiche dell'attività ordinaria"; art. 226 per le situazioni di "emergenza").
Attenzione! L’art. 223, comma 5 precisa: “la valutazione del rischio può includere la giustificazione che la natura e l'entità dei rischi connessi con gli agenti chimici pericolosi rendono non necessaria un'ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi”; tale indicazione deve comunque essere motivata, e presuppone che il Datore di lavoro abbia comunque adempiuto all’obbligo attraverso una buona raccolta dei dati di riferimento ed un confronto con valori di riferimento e/o modalità operative tali da indurre tale affermazione.
Nella valutazione dei rischi devono essere incluse le attività, ivi compresa la manutenzione e la pulizia, per le quali è prevedibile la possibilità di notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la salute e la sicurezza, anche dopo che sono state adottate tutte le misure tecniche.
Nel caso di esposizione ad una molteplicità di inquinanti, i rischi sono valutati in base alla combinazione degli effetti di tutti gli agenti chimici.
Sono sanciti importanti oneri a carico del fornitore o del produttore di agenti chimici pericolosi.
Essi sono tenuti a fornire al datore di lavoro acquirente, nella lingua dell'utilizzatore, tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio (tramite etichetta e/o scheda di sicurezza). In particolare, secondo il D.Lgs 65/2003, “il responsabile dell'immissione sul mercato di un preparato pericoloso (… omissis …) deve fornire gratuitamente, al destinatario del preparato stesso una scheda informativa in materia di sicurezza su supporto cartaceo ovvero, nei caso in cui il destinatario disponga dell'apparecchiatura necessaria per il ricevimento, su supporto informatico”.
In presenza di una nuova lavorazione o di inizio ex-novo di un’attività imprenditoriale, la valutazione dei rischi e l'attuazione delle misure cautelari devono essere predisposte in forma preventiva.
In definitiva, quindi, prima di iniziare una nuova attività occorre aver valutato i rischi e realizzato le misure di prevenzione ritenute necessarie per contenere il rischio chimico.
L'Art. 224 (Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi) sancisce che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 del D.Lgs 81/2008, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi devono essere eliminati, oppure se non è possibile eliminarli, devono essere ridotti al minimo. Per attuare quanto sopra, vengono indicate le misure possibili:
Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro ed alle misure generali adottate per la sicurezza e la salute dei lavoratori e che le misure adottate/adottabili sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le ulteriori disposizioni previste dagli articoli 225 (Misure specifiche di protezione e di prevenzione), 226 (Disposizioni in caso di incidenti ed emergenza), 229 (Sorveglianza sanitaria), 230 (Cartelle sanitarie e di rischio).
manipolazione corretta dei prodotti pericolosi
La sostituzione dell’agente chimico. Il datore di lavoro, sulla base dell'attività e della valutazione dei rischi, provvede affinché il rischio sia eliminato o ridotto mediante la sostituzione, qualora la natura dell'attività lo consenta, con altri agenti o processi che, nelle condizioni di uso, non sono o sono meno pericolosi per la salute dei lavoratori.
Cosa fare se la natura dell'attività non consente di eliminare il rischio attraverso la sostituzione. Quando la natura dell'attività non consente di eliminare il rischio attraverso la sostituzione del prodotto pericoloso, il datore di lavoro deve garantire che il rischio sia ridotto mediante l'applicazione delle seguenti misure nell'indicato ordine di priorità:
La misurazione degli agenti che possono presentare un rischio per la salute. Salvo che non possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e di protezione, il datore di lavoro, periodicamente ed ogni volta che siano modificate le condizioni che possono influire sull'esposizione, provvede ad effettuare la misurazione degli agenti che possono presentare un rischio per la salute, con metodiche standardizzate (di cui è riportato un elenco non esaustivo nell'allegato XLI del D.Lgs 81/2008) o in loro assenza, con metodiche appropriate o con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell'esposizione in termini spazio-temporali.
Se è stato superato un valore limite di esposizione professionale stabilito dalla normativa vigente, il datore di lavoro identifica e rimuove le cause dell'evento, adottando immediatamente le misure appropriate di prevenzione e protezione.
I risultati delle misurazioni sono allegati ai documenti di valutazione dei rischi e resi noti ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori. Il datore di lavoro tiene conto delle misurazioni effettuate per l'adempimento degli obblighi conseguenti alla valutazione dei rischi.
La prevenzione sul luogo di lavoro della presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantità pericolose di sostanze chimicamente instabili. Sulla base della valutazione dei rischi e dei principi generali di prevenzione e protezione, il datore di lavoro adotta le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura delle operazioni, compresi l'immagazzinamento, la manipolazione e l'isolamento di agenti chimici incompatibili fra di loro; in particolare, il datore di lavoro previene sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantità pericolose di sostanze chimicamente instabili.
Che fare se non è possibile la prevenzione sul luogo di lavoro della presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantità pericolose di sostanze chimicamente instabili. In questi casi, laddove la natura dell'attività lavorativa non consenta di prevenire la presenza di sostanze infiammabili o pericolose, il datore di lavoro deve in particolare:
Rischio di esplosione. Il datore di lavoro è altresì tenuto ad adottare le misure che assicurino il sufficiente controllo degli impianti, degli apparecchi e dei macchinari rispetto al rischio di esplosione nell’ambiente di lavoro. Per fare ciò, deve effettuare una specifica valutazione, da condurr secondo quanto normato dalla direttiva europea 94/9/CE “ATEX” (= "Atmosphere Explosion"), che regolamenta le apparecchiature destinate all’impiego in zone a rischio di esplosione. Partendo dalle caratteristiche e dalla natura ("Gruppo") del prodotto pericoloso (es.: gas, GPL, ammoniaca, ecc.) e dalla temperatura di accensione del prodotto stesso ("Classe"), si valutano le probabilità e gli eventi che possano generare condizioni effettive di atmosfere esplosive, con particolare riferimento alla presenza di sorgenti di innesco.
Tale problematica richiede un’analisi specialistica ed accurata, che conduce all’adozione di zone di rispetto entro le quali è possibile operare solo con determinate attrezzature e/o adottando criteri e soluzioni che impediscano la creazione dell’atmosfera stessa (es.: tramite incremento dell’aerazione) oppure segnalino il rischio di esplosione (es.: sensori) o ancora collocando sistemi e dispositivi finalizzati a limitare la pressione delle esplosioni (es.: dischi di rottura, ecc.).
Va detto, peraltro, che per la stragrande maggioranza delle aziende agricole tale aspetto è di solito facilmente riconducibile a situazioni puntuali, se non addirittura totalmente assente.
Dalla presenza degli agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, possono conseguire incidenti o emergenze.
Al fine di proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori, occorre quindi predisporre idonee procedure di intervento che andranno attuate solo al verificarsi di tali eventi.
Le misure di emergenza devono essere contenute nel piano previsto dall’art. 1, comma 5, del D.M. 10 marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro”, da redigere in conformità ai criteri di cui all'allegato VIII dello stesso D.M.; in particolare, andranno inserite:
Dopo avere:
Si definirà la periodicità con cui effettuare le esercitazioni di sicurezza, durante le quali si simulerà sul campo l’efficacia delle misure di assistenza, di evacuazione e di soccorso individuate per porre, quanto prima, rimedio alla situazione.
Informazione ai lavoratori. Fermo restando quanto integralmente previsto agli articoli 36 e 37 del D.Lgs 81/2008 (Titolo I, capo V), il datore di lavoro (art. 227 dello stesso Decreto) garantisce che i lavoratori o i loro rappresentanti dispongano di:
Come fornire le informazioni. Il datore di lavoro assicura che le informazioni siano fornite in modo adeguato al risultato della valutazione del rischio. Tali informazioni possono essere costituite da comunicazioni orali o dalla formazione e dall'addestramento individuali con il supporto di informazioni scritte, a seconda della natura e del grado di rischio rivelato dalla valutazione del rischio. Le informazioni devono essere aggiornate per tener conto del cambiamento delle circostanze.
etichetta-tipo dei prodotti pericolosi
Se i contenitori e le condutture per gli agenti chimici pericolosi utilizzati durante il lavoro non sono contrassegnati da segnali di sicurezza, il datore di lavoro deve provvedere affinché la natura del contenuto dei contenitori e delle condutture (con ogive delle bombole e colorazione tubazioni secondo le Norme UNI) e gli eventuali rischi connessi siano chiaramente identificabili.
utilizzare solo contenitori originali
Nel caso specifico, la sorveglianza sanitaria è rivolta alla valutazione dello stato di salute del singolo lavoratore in funzione della esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro.
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 224, comma 2, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione come "molto tossici", "tossici", "nocivi", "sensibilizzanti", "corrosivi", "irritanti", "tossici per il ciclo riproduttivo"", "cancerogeni" e "mutageni di categoria 3".
Gli accertamenti sanitari devono essere a basso rischio per il lavoratore.
La sorveglianza sanitaria viene effettuata:
In tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare.
Si precisa che l'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria diversi rispetto a quelli definiti dal medico competente.
In particolare, per i lavoratori esposti agli agenti per i quali è stato fissato un valore limite biologico, è obbligatorio il monitoraggio biologico (art. 229 comma 3), dei cui risultati il lavoratore interessato viene informato. In forma anonima, gli stessi risultati sono allegati al documento di valutazione dei rischi e comunicati ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori.
Sulla base anche delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati, il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, deve adottare misure preventive e protettive particolari per singoli lavoratori.
Le misure possono comprendere, in ultima istanza, l'allontanamento del lavoratore, secondo le procedure dell'articolo 42 del D.Lgs 81/2008.
Nel caso in cui all'atto della sorveglianza sanitaria si evidenzi, in un lavoratore o in un gruppo di lavoratori esposti in maniera analoga ad uno stesso agente, l'esistenza:
oppure
il medico competente informa individualmente i lavoratori interessati ed il datore di lavoro.
A questo punto, il datore di lavoro deve:
Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria istituisce ed aggiorna una cartella sanitaria e di rischio custodita presso l'azienda, o l'unità produttiva e fornisce al lavoratore interessato le dovute informazioni.
Nella cartella di rischio sono anche indicati i livelli di esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di prevenzione e protezione.
Le scheda contenenti i dati di sicurezza delle sostanze chimiche pericolose, generalmente dette “Schede di sicurezza”, sono lo strumento essenziale per la valutazione dei rischi e per la corretta informazione e formazione del personale.
Affinché tutti gli utilizzatori di sostanze pericolose posseggano le conoscenze necessarie per garantire la sicurezza della gestione del prodotto (dal magazzinaggio alla manipolazione alla gestone degli eventi incidentali), è necessario possedere le “Schede dei dati di sicurezza” di ogni prodotto pericoloso.
Il possesso di tale scheda garantisce all’utilizzatore di disporre di informazioni molto più complete e dettagliate rispetto a quelle sinteticamente fornite dall’etichetta del prodotto.
Secondo quanto previsto dalle norme vigenti, il responsabile dell'immissione sul mercato di una sostanza o di un preparato (fabbricante, importatore o distributore: ad es. Il Consorzio Agrario), deve fornire gratuitamente al destinatario (l'utilizzatore professionale della sostanza o del preparato), su supporto cartaceo o magnetico (ma comunque poi l’utilizzatore dovrà stamparle e disporne in formato cartaceo), una scheda informativa in materia di sicurezza in occasione o anteriormente alla prima fornitura.
Tale scheda conterrà informazioni specifiche nel caso si riferisca ad un preparato definito pericoloso sulla base di alcune Direttive Comunitarie o che contenga almeno una sostanza individuata come (molto) persistente, bioaccumulabile e tossica dall'allegato XIII del regolamento REACH o ancora sia presente nell'elenco delle sostanze candidate per l'eventuale inclusione in uno specifico allegato del Regolamento REACH che presenti pericoli per la salute o per l’ambiente. Esistono poi ulteriori condizioni specifiche per cui il fornitore debba trasmettere la “Scheda dei dati di sicurezza”.
La scheda deve essere fornita in una lingua ufficiale dello/degli Stato/i membro/i in cui la sostanza o il preparato viene immessa sul mercato (quindi redatta in lingua italiana) e riportare la data di compilazione e deve essere aggiornata ogni volta che si venga a conoscenza di nuove e rilevanti informazioni sulla sicurezza e la tutela della salute e dell'ambiente, oppuresia concessa/rifiutata un'autorizzazione o infine sia stata imposta una restrizione.
La scheda dei dati di sicurezza non viene fornita (salvo se richiesto da un utilizzatore), se le sostanze o i preparati pericolosi offerti o venduti al pubblico in generale sono corredati da informazioni sufficienti per consentire agli utilizzatori di adottare le misure necessarie in termini di salute umana, sicurezza e ambiente.
Informazioni fornite nella scheda dei dati di sicurezza
La “Scheda dei dati di sicurezza” è formata da 16 Sezioni (particolarmente importanti, per i nostri fini, quelle dalla n. 4 alla n. 8) , fissate da una Direttiva comunitaria, entro le quali sono riportate preziose informazioni, da conoscere (e da far conoscer) prima dell’uso del prodotto. Si riportano di seguito i titoli delle sezioni e le principali informazioni in esse contenute.
1. Identificazione della sostanza/preparato e della societa/impresa
2. Composizione/informazione sugli ingredianti
3. Identificazione dei pericoli
4. Interventi di primo soccorso
5. Misure antincendio
6. Provvedimenti in caso di dispersione accidentale
7. Manipolazione e immagazzinamento
8. Protezione personale/conrollo dell'esposizione
9. Proprietà chimico-fisiche
10. Stabilità e reattività
11. Informazioni tossicologiche
12. Informazioni ecologiche
13. Osservazioni sullo smaltimento
14. Informazioni sul trasporto
15. Informazioni sulla normativa
16. Altre informazioni